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Il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, puo` liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e puo` anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle
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indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non e` sindacabile in sede di legittimita` quando la valutazione compiuta sia stata
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estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 8127 del 3 aprile 2009
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